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notizia del 20/02/2005 messa in rete alle 14:38:46
Così il Consiglio di Giustizia Amministrativa
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in anno 2003 sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.493/03 proposto da
Scaglione Giovanni Maria Gaetano
rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Corso e Giacomo Ventura, con domicilio eletto in Palermo, via Rodi, 1 presso lo studio del primo;
CONTRO
Il COMUNE DI GELA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
di CROCETTA ROSARIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Girolamo Rubino con domicilio eletto in Palermo, via Oberdan, 5 presso lo studio del secondo.
di Italiano Rosario, non costituito in giudizio.
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, (sez.2) n. 360 del 18 marzo 2003.
Visto il ricorso, con i relativi allegati.
Visto L’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti G. Pitruzzella e G. Rubino per Crocetta Rosario;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì gli avv.ti G. Corso e G. Ventura per l’appellante e l’avv. G. Rubino per Crocetta Rosario;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellato, per l’annullamento in parte qua delle elezioni comunali del 9 e 10 giugno 2002 del Comune di Gela, per l’effetto – così correggendo il risultato proclamato dall’ufficio elettorale – proclamando il ricorrente in prime cure, Rosario Crocetta, Sindaco eletto nel Comune di Gela, in luogo dell’odierno appellante Giovanni Maria Gaetano Scaglione.
All’odierna udienza la causa é stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello – che, affidato ad un unico motivo, censura la “violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.7, della legge Regionale n. 35/1997 in relazione all’art. 49 del D.P. Reg. n. 3/1960”, in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado per avere quest’ultima ritenuto la nullità, nelle elezioni comunali siciliane, del c.d. “voto rafforzato”, ossia di quelle schede in cui, nonostante il nome del candidato alla carica di sindaco sia già stampato sulla scheda ai sensi dell’art.3, co. 7, della Legge Regionale siciliana n. 35/1997, l’elettore riscriva nuovamente di proprio pugno sulla scheda il nome del candidato per cui vota – è infondato.
Il Consiglio conferma di nuovo, infatti, il proprio orientamento – mai peraltro smentito e già ribadito con decisione 9 gennaio 1998, n. 9 - nel senso della nullità del voto espresso con la modalità testè ricordata: l’impossibilità di ritenere valido il c.d. voto rafforzato (che sarebbe forse più perpicuo definire “voto segnalato”) ha trovato, invero, ulteriore conferma nell’odierna camera di consiglio, tanto per la presente che per altre analoghe decisioni (cfr. in particolare, la dec. sull’appello n.r.g. 346/04).
Non si nega che, in astratto, la questione presenti un suo margine di opinabilità, non essendovi nel testo normativo di riferimento (art. 3, comma 7, della L.R. n. 35/1997) una testuale comminatoria di nullità.
Tuttavia, da un lato e almeno in Sicilia, quest’esegesi costituisce ormai ius receptum, tanto da escludere in concreto ogni residuo margine di dubbio per gli operatori; dall’altro lato, ritiene questo Consiglio che, di fronte al preclaro tenore del testo normativo (secondo cui “il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”), sarebbe irragionevole ammettere per l’elettore la possibilità di riscrivere a penna quello stesso nome che è già stampato sulla scheda (altrimenti tanto varrebbe usare, il luogo della scheda un foglio bianco), senza ravvisare in ciò un segno grafico talmente ed inspiegabilmente inutile da non poter far presumere altro che la volontà dell’elettore stesso di farsi riconoscere.
Una situazione analoga, peraltro, si verificherebbe se l’elettore di proprio pugno scrivesse sulla scheda, accanto o in luogo della croce sul simbolo del partito votato, il relativo nome (per es.: “forza Italia”), oppure altre frasi inutili già presenti sulla scheda (per es.: “ballottaggio per l’elezione del sindaco di Gela”). Pare evidente che tali frasi, proprio perchè rese non necessarie dalla preventiva stampa della scheda elettorale, non possano che portare al relativo annullamento: infatti esse per null’altra ragione potrebbero essere state scritte, se non che per la volontà dell’elettore di consentire il proprio riconoscimento.
Resta da dire della diversa opinione effettivamente manifestata, in qualche decisione, dalla V Sezione del Consiglio di Stato, in riferimento a norme di legge analoghe a quella vigente in Sicilia; nonchè della connessa richiesta subordinata dell’appellante di rimettere l’affare all’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio.
Neppure tale richiesta subordinata può trovare accoglimento.
Da un lato, infatti, solo questo Consiglio di giustizia amministrativa è chiamato a applicare le leggi regionali della Regione Siciliana, il che esclude un contrasto formale con alcuna decisione della V Sezione.
In secondo luogo, non risultano affatto convincenti, nemmeno sul piano logico, i distinguo operati da alcune decisioni a seconda delle “condizioni socio-culturali della ristretta collettività chiamata ad esprimere il voto”, al cui concreto livello si vorrebbero parametrare ora l’uno ora l’altro criterio discretivo circa la validità del voto.
Infine, risulta già pienamente raggiunta, in Sicilia, quella primaria esigenza di certezza, che è tipica della materia elettorale, a proposito dell’invalidità del voto espresso secondo la modalità odiernamente in esame e ciò tanto a livello di primo che, soprattutto, di secondo grado della giustizia amministrativa siciliana: sicchè neppure sotto questo profilo c’è alcuna esigenza di riaprire una questione che per le considerazioni di cui sopra deve considerarsi risolta.
In conclusione, l’appello va respinto.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello e compensa tra le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 15 dicembre 2004, dal Consiglio di Giustizia am-ministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio (Presidente), Ermanno de Francisco (Estensore),
Loredana Lopez (Segretario)
Depositata in segreteria il 15 febbraio 2005
Autore : Redazione Corriere
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